Limite dell'essenzialità dell'informazione – Cass. n. 22741/2021
Personalità (diritti della) - Stampa - responsabilità civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) - riservatezza - Fatti di interesse pubblico - Limite dell'essenzialità dell'informazione - Coinvolgimento di congiunti del soggetto interessato dai detti fatti - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
In tema di riservatezza, i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti alla vita privata dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e se del tutto privi di interesse pubblico. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso l'esimente del diritto di cronaca per un articolo di un quotidiano locale che, nel dare notizia di un decesso in un incidente stradale, aveva fatto riferimento al suicidio del fratello della vittima, occorso anni prima, e lo aveva causalmente ricollegato alla separazione dalla coniuge).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22741 del 11/08/2021 (Rv. 662351 - 01)