vendita - obbligazioni del venditore - mancanza di qualità della cosa - qualità promesse - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014
Vendita di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia del venditore circa le sopravvenienze passive - Diritto del compratore all'indennizzo - Prescrizione - Termine annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Termine ordinario decennale - Applicazione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014