Vendita di cosa da trasportare - Presunzione di "vendita con spedizione" - Superamento - Limiti - Clausola "porto franco" - Insufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16961 del 24/07/2014
Ai sensi dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", nella quale il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, sicché, per configurare una "vendita con consegna all'arrivo", occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare il patto di deroga; a tal fine, è insufficiente la stipulazione della clausola "porto franco", perché questa esonera l'acquirente dalle spese di trasporto, ma non lo solleva dai rischi del medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16961 del 24/07/2014