Vendita - Evizione totale - Risarcimento del danno dovuto dal venditore - Estensione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18259 del 17/09/2015
Nell'ipotesi di evizione totale, il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, nei limiti del cd. interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali; tuttavia, qualora si accerti che abbia agito con dolo o con colpa, in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, il venditore è obbligato al risarcimento integrale del danno, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell'inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18259 del 17/09/2015