Vendita immobiliare a corpo - Diritto del compratore alla riduzione del prezzo - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18263 del 17/09/2015
Nella vendita "a corpo" il prezzo è stabilito in relazione all'entità globale del bene indipendentemente dalle sue dimensioni reali, sicché non si procede a diminuzione salvo che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella precisata nel contratto, che determina il venir meno della presunzione di indifferenza delle parti rispetto al minor valore dell'immobile e l'applicazione delle ordinarie regole di riduzione del corrispettivo in caso di non corrispondenza tra qualità promesse e cosa trasferita.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18263 del 17/09/2015