Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo di essa - Azione di regolamento di confini da parte di un terzo - Esito positivo - Garanzia per evizione - Applicabilità - - Esclusione - Fondamento.
In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato; pertanto, l'esperimento, ad opera di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà, ma solo sulla sua estensione, non consente di fare valere la garanzia per evizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7670 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_0948, Cod_Civ_art_0950, Cod_Civ_art_1483