Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo - Necessità - Fattispecie.
L’operatività della garanzia per evizione presuppone l’esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell’acquirente della piena proprietà di un bene, avendo riconosciuto la contitolarità della proprietà del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7024 del 12/03/2019
Cod_Civ_art_1480, Cod_Civ_art_1483, Cod_Civ_art_1484