Vendita - singole specie di vendita - a rate con riserva di proprietà' - inadempimento del compratore - risoluzione del contratto - Vendita con riserva di proprietà - Art. 1525 c.c. - Funzione.
In tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di limitare l'autonomia contrattuale attraverso "l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo", con "la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 22190 del 14/10/2020 (Rv. 659366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1525, Cod_Civ_art_1526, Cod_Civ_art_1523
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cassazione
22190
2020