Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - consegna - di cosa da trasportare - specificazione - denunzia dei vizi e difetti - Decorrenza - Onere di diligenza a carico del compratore - Sussistenza.
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, i'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 1616 del 26/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_1511