Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Vendita a catena - Diritto di regresso del venditore finale - Presupposti - Adempimento di quanto preteso dal consumatore - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della decorrenza della prescrizione - Sussistenza.
L'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla "esecuzione della prestazione", contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il "dies a quo" del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo "exordium praescriptionis".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8164 del 23/03/2021 (Rv. 661006 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935