Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - decadenza dalla garanzia - denunzia dei vizi - Scoperta del vizio in tempi diversi e successivi - Termine - Decorrenza dal completamento della scoperta.
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 40814 del 20/12/2021 (Rv. 663453 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1495
Corte
Cassazione
40814
2021