Vendita di quadro non autentico – Cass. n. 996/2022
Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio") - Prescrizione civile - decorrenza - Vendita di quadro non autentico (aliud pro alio) - Diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno - Decorrenza della prescrizione decennale - Dalla consegna del quadro - Rilevanza della non conoscenza in capo al compratore della non autenticità del quadro - Esclusione - Fondamento.
In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di "aliud pro alio", il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 996 del 14/01/2022 (Rv. 663568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1510, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2941