Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Danno subito dal compratore a causa dei vizi della cosa venduta - Esercizio della sola azione di risarcimento - Ammissibilità - Condizioni.
Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell’azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022 (Rv. 663573 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1494, Cod_Civ_art_1495, Cod_Civ_art_2944, Cod_Civ_art_2946
Corte
Cassazione
1218
2022