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Garanzia per vizi della cosa – Cass. n. 9960/2022

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Compravendita - Garanzia per vizi della cosa - Responsabilità del venditore - Natura obbligatoria - Esclusione - Soggezione alle azioni del compratore - Sussistenza - Giudizio di colpevolezza - Irrilevanza - Conseguenze - Onere della prova - A carico del compratore - Disciplina dell'inesatto adempimento - Esclusione.

 

In tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022 (Rv. 664326 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1491, Cod_Civ_art_1492

 

Corte

Cassazione

9960

2022