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Ritardo nella consegna da parte del venditore – Cass. n. 11126/2022

Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - inadempimento - risarcimento del danno - Vendita di cose mobili - Inadempimento - Ritardo nella consegna da parte del venditore - Risarcimento del danno - Cose non incluse nell'elenco di cui all'art. 1515, comma 3 c.c. - Criterio di liquidazione previsto nell'art. 1518 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Onere della prova a carico del compratore - Sussiste.

 

Nella vendita di cose mobili, laddove non trovi applicazione l'art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11126 del 06/04/2022 (Rv. 664417 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1515, Cod_Civ_art_1518, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

11126

2022