Difetto di conformità manifestatosi oltre il termine di 6 mesi dalla consegna – Cass. n. 27177/2022
Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Vendita beni di consumo - Difetto di conformità manifestatosi oltre il termine di 6 mesi dalla consegna - Sussistenza del vizio al momento della consegna o dell'occultamento da parte del venditore - Onere della prova - A carico dell'acquirente.
In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27177 del 15/09/2022 (Rv. 665888 - 01)