Vendita internazionale di beni mobili – Cass. n. 36144/2022
Vendita - singole specie di vendita - di cose mobili - in genere - Vendita internazionale di beni mobili - Criteri su qualità, funzionamento e imballaggio delle merci ai sensi dell'art 35 della Convenzione di Vienna - Assenza di diversa pattuizione - Applicazione - Conseguenze ai fini dell'azione di riduzione del prezzo - Conformità delle merci - Idoneità all'uso cui servirebbero abitualmente merci dello stesso genere - Necessità.
In caso di vendita internazionale di beni mobili, i criteri relativi alla qualità, al funzionamento e all'imballaggio delle merci, di cui al comma 2 dell'art. 35 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, ratificata in Italia dalla l. n. 765 del 1985, ancorché non obbligatori, si presumono parte del contratto e, salvo diversa pattuizione delle parti, vincolano il venditore, con la conseguenza che, ai fini dell'azione di riduzione del corrispettivo, opera la regola secondo la quale le merci sono conformi al contratto solo se sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 36144 del 12/12/2022 (Rv. 666335 - 01)