Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - prescrizione dell'azione - in genere - Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene venduto - Mancata scoperta dei vizi - Rilevanza - Esclusione.
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3926 del 09/02/2023 (Rv. 666734 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1495
Corte
Cassazione
3926
2023