Garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - risarcimento del danno - Compravendita - Garanzia per vizi non facilmente riconoscibili - Azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 cod. civ. - Conoscenza dei vizi da parte del venditore - Presunzione a carico dello stesso - Sussistenza - Onere probatorio a carico dell'alienante.
In tema di azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia, trattandosi di vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di loro conoscenza, per superare la quale non è sufficiente provare di non averli conosciuti, occorrendo invece la dimostrazione di averli ignorati senza colpa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4300 del 16/02/2024 (Rv. 670322-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1491, Cod_Civ_art_1494