Obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024 (Rv. 670730-01)
Termini e condizioni dell'azione - decadenza dalla garanzia - riconoscimento dei vizi - Riconoscimento per fatti concludenti - Ammissibilità - Sostituzione della cosa difettosa - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. (Fattispecie concernente fornitura di calzature in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato che alcuna decadenza può esservi in caso di obbligo, assunto dalla fornitrice, di sostituire o riparare la merce all'esito della contestazione dei vizi, trattandosi di un'ipotesi di tacito riconoscimento degli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024 (Rv. 670730-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1490, Cod_Civ_art_1492, Cod_Civ_art_1495