capacità della persona fisica - interdizione giudiziale - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 17/02/2006
Morte dell'interdetto nelle more del giudizio di appello sulla sentenza di revoca dell'interdizione - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Effetti sulla sentenza di primo grado - Art. 338 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 17/02/2006
La disposizione di cui all'art.338 cod. proc. civ., secondo cui l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, è incompatibile con i procedimenti speciali di interdizione e di revoca dell'interdizione, quali processi volti a tutelare, in via giurisdizionale, lo " status " della persona e gli interessi pubblici afferenti; ne deriva che nel caso in cui l'interdetto muoia nelle more del giudizio di appello avverso la pronuncia che aveva revocato l'interdizione, la dichiarazione di estinzione del procedimento conseguente alla cessazione della materia del contendere travolge anche la sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 17/02/2006