Diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Introdotto dalla legge n. 89 del 2001 con effetto dalla sua entrata in vigore - Titolarità in capo alla persona defunta anteriormente - Esclusione - Conseguenze - Non trasmissibilità, "mortis causa" - Fondamento.
Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere acquisito da persona che, al momento dell'entrata in vigore di detta legge, non era più in vita, giacché con la morte viene meno la soggettività giuridica e, di conseguenza, la capacità di assumere la titolarità di situazioni giuridiche; in tal caso, pertanto, il diritto all'indennizzo neppure può essere preteso dall'erede del defunto, non essendo trasmissibile all'erede ciò che non è esistente nel patrimonio del "de cuius" al momento del suo decesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 360 del 14/01/2003