capacità della persona fisica - capacità di agire - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Limitazioni - Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore - Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013
Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6861 del 20/03/2013