Amministrazione di sostegno - Nomina o diniego - Reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare - Proposizione - Innanzi alla corte d'appello e non al tribunale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18634 del 29/10/2012
L'art. 720 bis, secondo comma, cod. proc. civ., nel disciplinare il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che il reclamo contro il decreto, con cui il giudice tutelare si pronuncia in ordine alla relativa istanza, sia proposto non dinnanzi al tribunale, bensì alla corte d'appello, disposizione che, pertanto, prevale, avendo carattere speciale, su quella generale risultante dagli artt. 739 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18634 del 29/10/2012