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Capacità della persona fisica - incapacità naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013

Contratto concluso da persona poi deceduta - Legittimazione all'azione di annullamento - Singolo coerede - Sussistenza - Litisconsorzio necessario dei coeredi - Sussistenza - Fondamento.

L'esercizio dell'azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché, come la sentenza di annullamento deve investire l'atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, l'atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, così anche l'eventuale restituzione non può avvenire "pro quota".

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013