Capacità della persona fisica - capacità di agire - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
Amministrazione di sostegno - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Scelta delle misure - Apprezzamento del giudice del merito - Fattispecie. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie).
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18171 del 26/07/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catania, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l'impugnazione proposta da B.V. avverso la sentenza del Tribunale che aveva
dichiarato l'interdizione dell'appellante, con nomina del tutore invece di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina normativa dell'amministratore di sostegno.
A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello, dopo aver premesso in fatto che il ricorso era stato proposto dal figlio dell'appellante, sulla base della condizione d'incapacità fisiopsichica del padre, molto anziano, evidenziata da recenti ed ingenti atti di "prodigalità" consistenti nella dismissione di otto beni immobili e dalla progressiva riduzione della propria liquidità, consistente in esborsi per circa 200.000 Euro annui, affermava che:
la scelta tra le misure dell'interdizione ed amministrazione di sostegno secondo la giurisprudenza di legittimità non poteva fondarsi sul grado d'infermità psichica del destinatario del provvedimento, ma sull'idoneità della misura da adottare alle concrete esigenze del soggetto predetto, in considerazione della maggiore flessibilità ed agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno;
- tale scelta doveva essere rimessa all'apprezzamento del giudice di merito;
nella specie la CTU svolta nel primo grado aveva formulato una diagnosi di demenza senile, caratterizzata da una riduzione della capacità cognitiva e dall'impoverimento del pensiero e delle relazioni affettive ed interpersonali, per cui non si erano resi necessari esami neuro - psicologici, essendosi il CTU fondato sulla metodologia del colloquio clinico;
- l'interdizione era giustificata dalla complessità delle esigenze di amministrazione ordinaria e straordinaria dovute alla ingente consistenza del patrimonio del B. ;
la dedotta condizione di "umiliazione" sofferta dal B. non era conciliabile con le accertate condizioni psico-fisiche, dovendosi evidenziare che all'interdicendo veniva comunque corrisposta dal tutore la somma di 4000 Euro mensili per le sue esigenze. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.V. affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso G..B. . Entrambe le parti hanno depositato meMo..a ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 404 e 414 cod. civ., non avendo il giudice d'appello tenuto conto del fatto che l'interdizione è ormai una misura del tutto residuale, da adottarsi esclusivamente alla stregua del criterio della maggiore idoneità dello strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto. Tale omessa considerazione può desumersi, secondo il ricorrente, dall'avere, la sentenza impugnata, del tutto omesso di procedere all'individuazione degli atti necessari alla gestione del patrimonio del deducente, così escludendo a priori la possibilità di verificare in concreto l'idoneità del nuovo istituto al caso di specie. Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione, non avendo la Corte d'Appello fornito una giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 411 c.c., comma 4, con il quale viene previsto che taluni effetti, limitazioni o decadenze proprie dell'interdizione possano essere estese all'amministratore di sostegno conseguentemente, è stato omessa la giustificazione del mancato ampliamento dei poteri dell'amministratore di sostegno, da valutarsi in virtù della residualità dell'istituto dell'interdizione.
Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello, individuando nell'interdizione lo strumento più idoneo a tutelare complessivamente il ricorrente, non ha trascurato di considerarne la residualità, nell'ambito dell'innovato panorama degli strumenti di protezione dei soggetti che presentano limitazioni parziali o totali della propria capacità di autodeterminarsi, ma ha ritenuto che la straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare e immobiliare del B. (V. ), correlata con la gravità ed
irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche emerse dall'esame peritale, imponesse ai fini della migliore conservazione del patrimonio stesso e della sua utile gestione la misura dell'interdizione. Così operando, la Corte d'Appello ha esattamente recepito i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, di recente così sintetizzati nella pronuncia n. 22332 del 2011:
"L'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 421 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, (in termini, tra le altre, Cass. 13584 del 2006; 9628 del 2009; 4866 del 2010). In particolare il giudice del merito non ha fondato la scelta della misura ritenuta idonea sul grado d'infermità del destinatario ma ha rappresentato la peculiare situazione anagrafica (95 anni) e fisiopsichica di V..B. (suscettibile secondo le risultanze peritali soltanto di aggravamento), ponendola in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie) ad esso appartenente. La Corte ha conseguentemente rispettato tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa sezione, valutando, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, che la flessibilità dell'amministrazione di sostegno e la predisposizione di limitazioni parziali ai poteri di gestione patrimoniale del ricorrente, fossero del tutto inadeguati a fronteggiare una condizione economico-patrimoniale integralmente non affrontabile, per la sua oggettiva complessità, nelle riscontrate condizioni fisiopsichiche del ricorrente. Al fine di svolgere tale valutazione comparativa. la Corte non era tenuta, contrariamente a ciò che ritiene il ricorrente, ad individuare i singoli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione e l'utile gestione del patrimonio del B. (V. ), avendo escluso in virtù di un ampio, esauriente e del tutto adeguato esame della situazione concreta, che fosse possibile, alla luce della complessità e varietà del patrimonio del ricorrente correlata con la sua riscontrata "incapacità di comprendere e ricordare cose semplici e quotidiane" (pag. 9 della sentenza impugnata), operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un soggetto terzo e quelle realizzabili dall'esaminando. Ne consegue, alla luce delle ultime considerazioni svolte, anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. Si deve aggiungere, al riguardo, che il giudice del merito gode di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione della misura ritenuta idonea (Cass. 12466 del 2007), salvo l'obbligo di fornirne adeguata ed esauriente motivazione. Nella specie limitazioni graduali o parziali della sFe.. dell'autonomia negoziale dell'esaminando, a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, (Cass. 9628 del 2009) o del potere di gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 411 c.c., comma 4, sono state ritenute, con ampio ed esaustivo corredo giustificativo, del tutto inadeguate rispetto alle peculiarità della concreta situazione esaminata. Al ricorrente è stato, peraltro, attribuito il potere di disporre di un importo mensile di Euro 4000,00. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della natura della controversia e della relazione di parentela tra le parti si dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite del presente procedimento.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013
Cod. Civ. art. 404
Cod. Civ. art. 414
Cod. Civ. art. 427