trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di cose - responsabilità del vettore - avarie e perdite - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 30/01/2014
Contratto di trasporto di merci regolato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Titolarità del diritto all'indennizzo - Individuazione - Criteri riconducibili all'interpretazione dell'art. 1689, primo comma, cod. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 30/01/2014
L'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) attribuisce, al pari dell'art. 1689 cod. civ., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 30/01/2014