trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - responsabilità del vettore - bagagli del viaggiatore . Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26887 del 19/12/2014
Trasporto in carrozza letto - Obbligo per il trasportatore di custodire il bagaglio del viaggiatore con la diligenza dell'offerente imprenditore - Sussistenza - Condizioni generali di trasporto - Equiparazione del viaggiatore in carrozza letto a quello in carrozza ordinaria relativamente alla sorveglianza dei propri beni - Illegittimità - Disapplicazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26887 del 19/12/2014
La società che fornisce il servizio di trasporto ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore, e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui è equiparato ai sensi dell'art. 1786 cod. Civ., soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto. Ne consegue la disapplicazione delle disposizioni delle condizioni generali di trasporto che, onerando il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza di bagagli, vestiti ed oggetti di valore, lo equiparano al viaggiatore in carrozza ordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26887 del 19/12/2014