Controversie risarcitorie - Art. 33 della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale - Norma sulla individuazione del giudice competente - Esclusione.
In materia di controversie risarcitorie relative al trasporto aereo internazionale, la disposizione di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal (ratificata e rese esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004) ha la funzione soltanto di regolare il riparto di giurisdizione, sicché il riferimento al "tribunale", contenuto nel suo testo, non vale ad individuare una competenza funzionale di detto ufficio giudiziario, trovando applicazione l'ordinario criterio di riparto di competenza per valore previsto dal codice di rito civile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016