Danno da circolazione di natanti da diporto - Applicabilità dell'art. 2054 c.c. esclusivamente per il caso di scontro tra natanti.
Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - responsabilità del vettore - danni alle persone .
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di imbarcazioni da diporto, per espresso rinvio del codice della navigazione, opera la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. sempreché il danno derivi dal loro scontro. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. in fattispecie relativa a danni derivanti da caduta verificatasi durante la discesa dall'imbarcazione mediante l'utilizzo della relativa scaletta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14909 del 31/05/2019 (Rv. 654098 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli