Marittimi ed aerei - polizza "ricevuta per l'imbarco" e polizza di carico - Cass. 12708/2019
Legittimazione del possessore del titolo – Perdita o danni subiti dalla merce trasportata - Legittimazione ad esercitare l'azione cartolare contro il vettore - Spettanza al portatore della polizza di carico - Legittimazione del caricatore-mittente limitatamente alle azioni causali - Sussistenza - Trasferimento della legittimazione all'azione di risarcimento del danno dal mittente al destinatario -Trasporti - marittimi ed aerei - polizza "ricevuta per l'imbarco" e polizza di carico - ordine di consegna .
In tema di trasporto marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso.
Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce.
(In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12708 del 14/05/2019 (Rv. 653782 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1689 – Diritti del destinatario
Cod. Civ. art. 1693 – Responsabilità per perdita e avaria