Obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo – Cass. n. 4261/2023
Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilità del vettore - ritardo o inadempimento - Diritto all'indennizzo di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004 - Esclusione - Presupposti - Circostanze eccezionali ex art. 5, par. 3, del Regolamento - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.
In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di ”circostanze eccezionali” (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che lo sciopero del personale ENAV integrasse una ragione di per sé idonea ad assolvere la compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senza compiere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di circostanze concrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagnia medesima, l'adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori).
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4261 del 10/02/2023 (Rv. 666702 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697