Trasporti - marittimi ed aerei - trasporto aereo - di cose (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - responsabilita' del vettore - in genere - Trasporto aereo intemazionale - Danno non patrimoniale da ritardata consegna del bagaglio - Lesione del diritto di circolazione - Risarcibilità.
In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell’ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all’estero.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4723 del 15/02/2023 (Rv. 666831 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059
Corte
Cassazione
4723
2023