Trasporti - contratto di viaggio turistico - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno alla persona da "vacanza rovinata" - Art. 44 d.lgs. n. 79 del 2011 - Interpretazione - Danni non patrimoniali - Inclusione - Prescrizione triennale - Applicabilità.
In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5271 del 20/02/2023 (Rv. 666811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2935
Corte
Cassazione
5271
2023