Marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4427 del 20/02/2024 (Rv. 670138-01)
Responsabilità del vettore - ritardo o inadempimento - prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - spedizione e trasporto - Contratto di trasporto aereo - Diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Regolamento CE n. 261 del 2004 - Termine di decadenza e di prescrizione ex art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall'art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter c.n. - che rimanda all'art. 941 c.n. - alle "norme comunitarie " e alla "normativa internazionale" conduca all'applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4427 del 20/02/2024 (Rv. 670138-01)