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Marittimi ed aerei - trasporto aereo - di persone e bagagli (rinvio alle norme sul trasporto marittimo) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6446 del 12/03/2024 (Rv. 670324-01)

Responsabilità del vettore - ritardo o inadempimento - Diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261 del 2004 - Ritardo del volo superiore alle tre ore - Sufficienza - Danno individuale - Necessità - Esclusione.

Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6446 del 12/03/2024 (Rv. 670324-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218