delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12010 del 08/06/2005
Giudizio di dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze di nullità del matrimonio emesse dai tribunali ecclesiastici - Artt. 796 e 797 cod. proc. civ. - Applicabilità - Nonostante l'abrogazione ad opera dell'art. 73 della legge n. 218 del 1995 - Fondamento - Richiamo degli articoli del codice di rito contenuto nel protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato - Conseguenze - Vizi attinenti alle modalità del giudizio dinanzi al tribunale ecclesiastico - Deducibilità "ex" art. 737, primo comma, cod. proc. civ. nel giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata da detto tribunale - Proponibilità per la prima volta nel giudizio di cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12010 del 08/06/2005
L'abrogazione degli artt. 796 e 797 cod. proc. civ., sancita dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione (comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti, soltanto attraverso leggi costituzionali), da una vera e propria ultrattività. Ne consegue che i vizi attinenti alle modalità del giudizio di nullità del matrimonio concordatario svoltosi davanti al tribunale ecclesiastico (nella specie, violazioni del diritto di difesa) devono essere dedotti e provati ai sensi del primo comma dell'art. 797 cod. proc. civ., sicchè la censura nei confronti della pronuncia della Corte d'appello, con la quale sia stata dichiarata efficace nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica di nullità di detto matrimonio, attinente a dette modalità non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12010 del 08/06/2005