Esecutività - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Condizioni - Produzione in originale o copia autentica della scrittura di compromesso e della decisione arbitrale - Natura - Presupposto processuale - Omessa produzione - Conseguenze.
Con riguardo a deliberazione in Italia di sentenza arbitrale straniera, a norma della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968), l'adempimento disciplinato dall'art. 4 di detta Convenzione - consistente nella produzione, in originale o in copia autentica, della scrittura di compromesso contestualmente alla presentazione della domanda di deliberazione - rappresenta un presupposto processuale (non una condizione dell'azione), in particolare, un presupposto per l'emanazione di una decisione nel merito; per cui la sentenza che abbia rilevato il difetto di detto adempimento non preclude la proposizione di una nuova domanda di riconoscimento del medesimo lodo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9980 del 20/09/1995