Previdenza integrativa aziendale dell'INPS - Riliquidazione delle pensioni assumendo come base la nuova retribuzione all'atto della cessazione dal servizio - Svolgimento di mansioni superiori con diritto al trattamento economico relativo - Rilevanza ai fini della pensione - Esclusione - Fondamento.
In tema di previdenza integrativa aziendale, benché il regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell'INPS - che costituisce atto di normazione secondaria ed è pertanto interpretabile direttamente dalla Cassazione - preveda che le pensioni a carico del Fondo in corso di godimento siano riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all’atto della cessazione dal servizio, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori (in quanto emolumenti non fissi né continuativi) non possono essere considerate utili e, di conseguenza, non vanno assoggettate a contribuzione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13536 del 20/05/2019 (Rv. 653841 - 01)