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Cessazione dal servizio senza la maturazione del diritto alla pensione - Cass. n. 17611/2020

Pensioni - civili e militari (dipendenti pubblici) - fondi di previdenza - Dipendente civile o militare dello Stato - Cessazione dal servizio senza la maturazione del diritto alla pensione - Successiva instaurazione di un rapporto di lavoro privato - Costituzione di posizione assicurativa presso il fondo previdenza dei lavoratori subordinati - Ammissibilità - Condizioni - Ricongiunzione dei periodi assicurativi – Esclusione - previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione per l'invali dita', vecchiaia e superstiti - contributi - ricongiunzione dei periodi assicurativi .

PENSIONI

FONDI DI PREVIDENZA

Il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l'istituto della costituzione di posizione assicurativa presso il fondo di previdenza dei lavoratori subordinati, di cui all'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17611 del 24/08/2020 (Rv. 658642 - 01)

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