Contratti agrari - morte di una delle parti - del proprietario coltivatore diretto - diritti degli eredi – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17006 del 20/08/2015
Costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto ex art. 49, comma 1, della l. n. 203 del 1982 - Condizioni - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17006 del 20/08/2015
L'art. 49, comma 1, della l. 3 maggio 1982, n. 203, nel prevedere, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non si applica ove, tra il "de cuius" ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario "ex contractu", continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17006 del 20/08/2015