Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17009 del 20/08/2015
Condizioni ex art. 7 della l. 817 del 1971 - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Prove relative - Soggetto onerato. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17009 del 20/08/2015
In tema di rapporti agrari, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce una delle condizioni dell'azione cui è subordinata, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817 del 1971, l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, sicché la prova della sua sussistenza spetta a chi eserciti il relativo diritto, a nulla rilevandone il carattere di fatto negativo, che non comporta una inversione dell'onere della prova ma solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni. Ne consegue, inoltre, che, ove il retraente non abbia fornito tale prova, la condizione può legittimamente ritenersi accertata solo se ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17009 del 20/08/2015