Controversia di competenza delle sezioni specializzate agrarie iniziata dinanzi ad altro giudice - Pronuncia di incompetenza - Riassunzione dinanzi al giudice competente - Necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17011 del 20/08/2015
In materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice incompetente non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, prima che la causa, per effetto della declinatoria di competenza del giudice preventivamente adito, sia riassunta davanti alla sezione specializzata agraria.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17011 del 20/08/2015