Esercizio del diritto di retratto - Fondo coltivato da affittuario - Condizione ostativa all'esercizio del diritto - Esistenza di trattative per la cessazione del contratto di affitto - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19234 del 29/09/2015
In materia di prelazione e retratto agrario, la condizione ostativa all'esercizio del diritto da parte del proprietario del fondo confinante, prevista dall'art. 7, comma 2, n. 2, della l. n. 817 del 1971 e costituita della esistenza di un rapporto di affitto sul fondo oggetto del diritto, non viene meno quando, al momento in cui il fondo sia venduto al terzo, siano pendenti, ma non ancora definite, trattative per la cessazione del rapporto di affitto, persistendo l'insediamento del coltivatore titolare del contratto agrario.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19234 del 29/09/2015