Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 242 del 11/01/2016
Diritto di prelazione agraria - Rinuncia - Presupposti - Fattispecie in tema di domanda di risoluzione di un preliminare di vendita del fondo soggetto a prelazione. Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 242 del 11/01/2016
In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di alienazione, avendo il prelazionario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a seguito (ed in dipendenza) di rituale "denuntiatio", quale momento di insorgenza del suo diritto. (Fattispecie relativa all'esercizio di prelazione agraria rispetto alla compravendita di un fondo a condizioni diverse e meno onerose di quelle contenute in un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo terreno e del quale era stata chiesta la risoluzione).
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