Compravendita delle erbe (cosiddetto contratto di pascipascolo) - Contratto di affitto di fondo pascolativo - Distinzione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 02/03/2007
La distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pasci pascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte, per un canone commisurato alla quantità di queste utilizzabili in relazione al numero degli animali introdotti nel fondo per un certo periodo di tempo, cosicché l'uso di quello costituisce il mezzo di apprensione delle erbe nei limiti delle quantità e del tempo espressamente predeterminati; oggetto del secondo contratto è, invece, il diretto godimento del fondo a fini produttivi da parte del concessionario che lo detiene, senza limitazioni di sorta e per un corrispettivo che prescinde dalla quantità di erba prodotta.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 02/03/2007