Compravendita avente ad oggetto il fondo riscattando ed altri immobili - Indicazione di un prezzo globale riferito al complesso dei fondi - Conseguenze in tema di decadenza dal diritto di riscatto - Offerta indeterminata del prezzo - Sufficienza - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 29/03/2006
In tema di prelazione e riscatto agrari, qualora la compravendita abbia ad oggetto diversi fondi, con l'indicazione di un prezzo globale riferito al complesso dei fondi stessi, senza possibilità di distinguere con esattezza quello relativo a ciascuno di essi, chi voglia esercitare il diritto di riscatto esclusivamente con riferimento al fondo per il quale ha titolo, essendo impossibilitato a compiere l'offerta con riferimento alla specificazione del relativo prezzo, può limitarsi a formulare un'offerta indeterminata del prezzo rapportata a quello da accertare in sede giudiziale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7231 del 29/03/2006