Condizione di proponibilità della domanda - Configurazione - Onere relativo - Estensione alla domanda riconvenzionale - Sussistenza.
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, sussiste, oltre che a carico dell'attore che agisce in via principale in giudizio, anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale, secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 36 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in difetto dell'assolvimento di tale condizione, quest'ultima domanda deve essere dichiarata improponibile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 830 del 18/01/2006