Prelazione - In favore dell'affittuario o del proprietario del fondo confinante - Condizioni - Conferimento in società della proprietà del fondo - Esclusione.
Il diritto di prelazione agraria in favore dell'affittuario coltivatore di fondo rustico o del proprietario del fondo confinante non sussiste nel caso di conferimento di detto fondo rustico in una società di capitali (o di cessione di quote di una tale società), non configurandosi un'alienazione a titolo oneroso del fondo stesso in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall'acquisto della qualità di socio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005