Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - miglioramenti, addizioni e trasformazioni – Cass. n. 30332/2019
Indennità riconosciuta per i miglioramenti - Consenso preventivo del proprietario - Necessità - Contenuto della relativa manifestazione di volontà - Autorizzazione generica - Sufficienza - Esclusione - Consenso successivo all'esecuzione delle opere - Rilevanza al solo fine di escludere la risoluzione per inadempimento - Fondamento.
In materia di contratti agrari, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non essendo sufficiente un'autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere. Il consenso del concedente all’esecuzione dei miglioramenti, che può essere anche tacito, deve in ogni caso precedere e non seguire l'esecuzione delle opere, non potendo un assenso successivo far venir meno "ex tunc" l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimante, ma, eventualmente, solo precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30332 del 21/11/2019 (Rv. 655836 - 01)